Il Garante: “Illegittimo mettere on line i redditi”
E’ giunta la conferma della decisione del Garante per la privacy: la diffusione dei dati dei redditi on line è illegittima. Vietato anche il peer to peer ed ora saranno seri problemi anche per tutti quelli che li hanno messi online e scaricati con emule condividendoli. La polizia postale e la guardia di finanza hanno già tutti gli elenchi degli indirizzi ip da sottoporre a sanzione.
L’Autorità Garante per la privacy ha fatto sapere di aver concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani, tramite il sito web dell’Agenzia delle entrate. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che la modalità utilizzata dall’Agenzia è illegittima. Il Collegio ha quindi confermato la decisione di far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005. In una nota diffusa dal Garante Privacy si legge: “La decisione dell’Agenzia contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973 stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoli ambiti territoriali”. Il Garante entra poi nello specifico della diffusione dei dati in rete: “L’inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati. L’uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini”. “L’immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti “filtri” per la consultazione on line) da parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno”. Attenzione infine a chi condivide i dati dei redditi su eMule o su altre piattaforme di file sharing: l’Autorità ha altresì specificato che “va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale”. Continua la lettura »
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RedazioneGFP :: May.07.2008 ::
... del senno di poi ...